Elettori temporaneamente all’estero
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n.459/01, modificato da ultimo dall’art. 6, comma 2, lett. a), della legge 165/2017, n.165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il 32° giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro l’11 maggio 2022, in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’Interno.
Il modello, debitamente firmato e corredato di copia di documento d’identità valido dell’elettore, può essere inviata per posta PEC comune.bormida.sv@legalmail.it, posta elettronica non certificata demografici@comune.bormida.sv.it, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato.”